Da qualche giorno è entrata in vigore una nuova normativa che si rivolge a tutti coloro i quali offrono in comodato d’uso gratuito degli autoveicoli. Il riferimento è principalmente al mondo delle auto aziendali, e a tutte quelle imprese che erogano dei veicoli nei confronti di amministratori e dipendenti: una prassi lecita e legittima, che tuttavia a volte cela comportamenti finalizzati ad aggirare le imposizioni tributarie.
Non a caso, in proposito, sull’Ansa Maurizio Vitelli, Direttore Generale della Motorizzazione, ha affermato come “la norma riguarda principalmente le società di autonoleggio, i veicoli in comodato, quelli di proprietà di minorenni non emancipati ed interdetti, quelli messi a disposizione della pubblica amministrazione a seguito di una pronuncia giudiziaria”.
Ebbene, in seguito alla novità arrivata, tutti coloro i quali utilizzano per più di 30 giorni un veicolo non proprio, devono provvedere ad aggiornare la carta di circolazione. Coloro i quali non si adattano alle nuove normative, vanno incontro a sanzioni comprese tra un minimo di 705 euro e un massimo di 3.526 euro, a cui aggiungere il ritiro del libretto.
In ogni caso, è bene ricordare che la norma prevede alcune ipotesi di esclusione che ne limitano parzialmente l’applicabilità. A titolo di esempio, ricordiamo come la stessa non sia retroattiva, e come pertanto per tutti gli atti precedenti al 3 novembre 2014 (data di entrata in vigore della norma), non vi sia alcun obbligo di aggiornamento della carta di circolazione.
Ancora, la normativa non si applica per i veicoli in comodato d’uso all’interno del nucleo familiare: dunque, nessun obbligo di aggiornamento dei dati per i figli che guidano l’auto del padre, le moglie che guidano le auto dei mariti e così via. È tuttavia necessario che l’utilizzatore e l’intestatario del veicolo condividano lo stesso indirizzo di residenza.
Cercando dunque di riassumere le novità sull’aggiornamento dei dati nella carta di circolazione, ricordiamo come lo stesso occorra se:
- vi è una variazione della ragione sociale
- via è una variazione della generalità della persona fisica intestataria
- vi è la presenza di un soggetto che abbia la temporanea disponibilità del mezzo per un periodo superiore a 30 giorni, purchè a titolo di comodato.